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Società a controllo pubblico: obbligo della relazione sul governo societario

Pubblicato il 29.03.2019
Categoria: Approfondimenti
Tag: Bilancio

Le società a controllo pubblico sono obbligate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2. del D.Lgs. n.175/2016, a predisporre annualmente a chiusura dell’esercizio sociale la c.d. “Relazione sul governo societario“, da pubblicare contestualmente al bilancio d’esercizio. In particolare, le società a controllo pubblico, ai sensi del citato art. 6 del D.Lgs. n.175/2016, predispongono annualmente  specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea.

Sono escluse dall’obbligo della relazione sul governo societario le società a controllo pubblico che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e quelle che hanno emesso, alla data del 31.12.2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), ha pubblicato, in data 7 marzo 2019, un documento dal titolo: “Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016)”. Il documento contiene uno schema della relazione, che deve essere predisposta dall’organo amministrativo, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.

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