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L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022. Le modalità di attuazione della sanatoria sono state definite dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629 e chiarite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, in cui sono elencate, a titolo esemplificativo, le violazioni definibili.
Sono oggetto della sanatoria le violazioni formali che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Si tratta delle violazioni per le quali, in assenza di sanatoria, le sanzioni sono stabilite dalla legge entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.
Di seguito le fattispecie più comuni di “violazioni” che involontariamente potrebbero essere state commesse nella gestione amministrativa, in relazione alle quali la sanatoria riveste particolare interesse:
- Tardivo invio di fatture e corrispettivi senza effetto sulla liquidazione del tributo;
- Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota purché la stessa risulti versata dal cessionario;
- Errata applicazione dell’inversione contabile (reverse charge) purché l’IVA risulti regolarmente assolta;
- Omessa o errata comunicazione delle liquidazioni IVA (LIPE) purché i dati siano correttamente confluiti nella dichiarazione IVA annuale;
- Violazioni del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento.
In allegato circolare di approfondimento (clicca qui).
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.