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Rivalutazione dei beni d’impresa per le strutture alberghiere

Pubblicato il 12.06.2020

La legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha convertito il cd “Decreto Liquidità” in tema di rivalutazione dei beni d’impresa stabilisce per  le imprese dei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare in modo gratuito i beni e le partecipazioni in imprese controllate e collegate (esclusi i beni c.d. “merce”) risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere annotata nell’inventario e indicata nella nota integrativa.

La norma prevede che:

  • sui maggiori valori iscritti non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta;
  • i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; il costo fiscale dei beni si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, sulle quali non è stata pagata imposta;
  • sono riconosciuti dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (per i maggiori costi deducibili), ma con un periodo di “moratoria” triennale ai fini della tassazione delle plusvalenze e minusvalenze.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2020, nel bilancio 2021 o in entrambi i bilanci.

La riserva da rivalutazione che si viene a creare rimane, tuttavia, in sospensione d’imposta;  l’affrancamento comporta il versamento di una sostitutiva del 10%.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e valutazioni, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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