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Il Servizio artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento ed il Consorzio dei Comuni Trentini, con specifiche note, hanno fornito una ricostruzione dettagliata degli adempimenti necessari per l’esercizio dell’attività di vendita con consegna a domicilio.
In particolare, la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini ricorda che per attività di vendita a distanza con consegna a domicilio “si intendono tutte le fattispecie in cui l’accordo tra l’operatore economico ed il cliente avvenga con modalità diverse dall’accesso all’esercizio commerciale, ed alle quali consegua la consegna del prodotto presso il domicilio dell’acquirente, tramite personale dell’operatore economico stesso oppure attraverso intermediari. Sono, pertanto, ricomprese, le ordinazioni raccolte con il mezzo telefonico, attraverso posta elettronica e siti internet di qualsiasi natura”.
Si segnala, in particolare, che il commercio al dettaglio di articoli diversi da generi alimentari e di prima necessità è consentito esclusivamente mediante il c.d. “commercio a distanza”. Per coloro che esercitato già l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa di tali articoli, per poter svolgere il commercio a distanza sono tenuti ad iscrivere al Registro Imprese l’avvio dell’attività con il codice ATECO 47.91.10 (Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet) o il codice ATECO 47.91.30 (Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono). Il possesso del codice Ateco già iscritto nella posizione individuale dell’operatore economico ovvero la presentazione della pratica d’iscrizione al Registro Imprese costituisce presupposto per poter svolgere l’attività.
Per quanto riguarda l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio, i pubblici esercizi (es. bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.) non devono effettuare alcun adempimento/comunicazione, fermo restando il rispetto delle regole igienico-sanitarie. In merito, si rinvia alla circolare – di seguito allegata – del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento del 1° aprile 2020.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori richieste di chiarimento.