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È stato pubblicato ieri, 29 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162, il D.P.C.M. 27.06.2020 che sposta dal 30 giugno al 20 luglio il termine ordinario di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva . La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale CCIAA. Di conseguenza è possibile effettuare il versamento entro il 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga trova applicazione nei confronti dei seguenti contribuenti:
- soggetti che applicano gli Isa,
- soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime forfettario ed il regime dei minimi;
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).
Per le società tenute all’approvazione del bilancio (Srl, Spa ecc.), è tuttavia necessario ricordare che l’articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ha inciso anche sui termini di versamento delle imposte. Infatti, l’articolo 17 D.P.R. 435/2001 prevede che i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sicché per le società che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno, il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 (ovvero il 31 agosto 2020 versando la maggiorazione dello 0,40%).