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Misure a sostegno della liquidità per le imprese: modifiche apportate nella conversione del “Decreto Liquidità”

Pubblicato il 12.06.2020
Categoria: Covid-19
Tag: Finanziamenti

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23  (c.d. DL “Liquidità”) è stato convertito – con modificazioni – nella Legge del 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 n. 143.

In sede di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche relative all’operatività del Fondo Centrale di Garanzia (art. 13 del D.L. 23/2020). In particolare:

  • è stato innalzato da 25.000 a 30.000 euro l’importo massimo del finanziamento garantito al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia, nel limite massimo del 25% del fatturato totale del beneficiario del 2019 (risultante dall’ultimo bilancio o da autocertificazione) o del doppio della spesa salariale.  Il tasso massimo applicabile per tali finanziamenti viene stabilito pari al Rendistato (clicca qui) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%. Si segnala che la disposizione consente ai soggetti beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.
  • è stata prevista la possibilità che la garanzia del Fondo Centrale venga concessa, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione, anche in favore di beneficiari che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate se, alla data di entrata in vigore del decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza;
  • è stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
  • è stato previsto che il Fondo Centrale possa rilasciare garanzie anche a fronte di finanziamenti con durata superiore a 10 anni.

In sede di conversione del DL Liquidità è stato approvato un emendamento che sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di moratoria previste all’articolo 56, comma 2, del decretolegge “Cura Italia”; la sospensione decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

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