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Esportatori abituali: procedura dichiarazioni d’intento

Pubblicato il 24.04.2020
Categoria: Approfondimenti
Tag: Iva

Il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) ha apportato delle modifiche alla gestione delle dichiarazioni di intento, prevedendo la soppressione di alcuni obblighi in capo sia all’esportatore abituale, sia al fornitore, precisamente:

SOPPRESSIONE OBBLIGHI DELL’ESPORTATORE ABITUALE:

  • abrogato l’obbligo di annotazione su apposito registro nonché l’obbligo di conservazione a norma dell’art. 39 del DPR 633/72;
  • abrogato l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione essendo sufficiente avvisare il proprio fornitore di aver trasmesso la dichiarazione fornendogli il relativo nr. di protocollo di ricezione;
  • modifica del modello della dichiarazione d’intento.

SOPPRESSIONE OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE:

  • abrogato l’obbligo di numerare la dichiarazione d’intento ricevuta e di annotarla su apposito registro; il fornitore a seguito delle modifica normative dovrà – dopo aver riscontrato l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale – indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della stessa;
  • abrogato l’obbligo di compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva ove indicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

L’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, ha stabilito che a decorrere dal 2 marzo 2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate, sono rese disponibili a ciascun fornitore nel proprio “Cassetto fiscale” ed ha recepito le modifiche da apportare al modello della dichiarazione d’intento stabilendo che il modello precedente potrà essere utilizzato sino al 27 aprile 2020.

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