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Ecobonus e super/iper-ammortamenti solo su beni “strumentali”

Pubblicato il 06.04.2019

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 95 del 4 aprile 2019 ha ribadito la propria posizione secondo la quale i soggetti titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 e ss. dell’art.1 della L. n. 296/2006 e ss.mm.  (c.d. ecobonus) soltanto per gli immobili strumentali. L’Amministrazione Finanziaria ha sostanzialmente confermato l’orientamento già espresso nella risoluzione n. 340/E del 1.08.2008 e nella “Guida alle Agevolazioni Fiscali per il risparmio energetico” aggiornata da ultimo a marzo 2019.

In sostanza, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai titolari di reddito d’impresa l’ecobonus spetta soltanto per gli interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati direttamente nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Pertanto, sempre secondo l’Agenzia, l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata, quali risultano essere gli immobili locati da una società esercente l’attività di pura locazione, in quanto questi ultimi “rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

Tale posizione dell’Agenzia, non condivisa tra l’altro dall’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di comportamento AIDC n.  184/2012), ha generato nel corso degli anni un ingente contenzioso che sempre più spesso si esprime a favore del contribuente in considerazione del fatto che il dettato normativo non limita l’agevolazione ai soli immobili strumentali delle imprese. A riguardo si segnala una recente sentenza della C.T. Reg. Lombardia sez. Brescia n. 3645/26/18 del 30.8.2018 che ha deciso – a favore del contribuente – che l’ecobonus spetta “indipendentemente dalla natura giuridica o dalla destinazione funzionale del bene, indipendentemente cioè dal fatto che l’utilizzo faccia capo alla proprietà o a un terzo”, ribadendo pertanto che la detrazione spetta anche alla società proprietaria di un immobile concesso in uso a terzi.

Inoltre, nella risposta all’interpello n. 95/2019 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il super -ammortamento (ndr si ritiene che lo stesso orientamento valga anche per l’iper-ammortamento) si applica esclusivamente ai beni “strumentali” per l’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione.  Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del super-ammortamento ad un impianto di panelli solari installato su di un immobile concesso in locazione a terzi; ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’impianto di pannelli solari (come anche l’immobile) va considerato come “bene merce”, e quindi è privo del requisito della “strumentalità”.

Si ritiene che l’Agenzia abbia impropriamente utilizzato il concetto di “bene merce”; diversamente potrebbe sorgere il dubbio sulla “deducibilità” delle quote di ammortamento relative ad immobili e beni concessi in locazione a terzi, considerando che l’art. 102 Tuir dispone che “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali (ndr non dei “beni merce”) sono deducibili a partire dall’esercizio di entrate in funzione del bene”.  A riguardo si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56/E del 9 aprile 2004, si è espressa a favore della deducibilità dell’ammortamento relativo agli immobili (e quindi anche dei beni in genere) concessi in locazione a terzi, evidenziando che “il coefficiente di ammortamento fissato per gli immobili strumentali (ndr per natura) di proprietà delle società immobiliari è stabilito nella tabella del d.m. 31 dicembre 1988, nella sezione attività non precedentemente specificate, al punto 2) altre attività, alla voce edifici. Tale coefficiente è determinato nella misura del 3% e, considerata la strumentalità oggettiva che caratterizza il bene, si rende applicabile a prescindere dall’effettivo utilizzo dello stesso da parte del possessore o dalla sua eventuale locazione a terzi”.

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