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Circolare n. 4/2020 del 14.04.2020 – “Decreto Liquidità” – sospensione dei versamenti fiscali – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 14.04.2020
Categorie: Circolari, Covid-19

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 13.04.2020 (clicca qui), si è espressa, tra le altre cose, in merito al requisito della riduzione del fatturato al ricorrere del quale, ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020, è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione relativamente all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,  alla circostanza che il fatturato dei mesi di marzo o aprile 2020 si sia ridotto, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, in misura almeno pari al 33% o al 50% (a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni di euro).

In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, dovrà essere eseguito considerando le operazioni “fatturate o certificate” che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA in tali mesi. Dovranno inoltre essere sommati i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA effettuate negli stessi mesi.

A tal fine, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione, pertanto:

  • per le fatture immediate, emesse in formato elettronico e/o in formato cartaceo (operazioni con soggetti non stabiliti in Italia), si fa riferimento alla “Data Fattura”;
  • per le fatture differite si prende in considerazione la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, andranno escluse le fatture differite emesse con data entro il 15 marzo riferite ad operazioni effettuate nel mese di febbraio; viceversa, dovranno essere incluse le fatture differite emesse con data entro il 15 aprile per operazioni effettuate nel mese di marzo.

Per i soggetti passivi esonerati sia dalla fatturazione che dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, l’Agenzia ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione dei versamenti, si dovrà quindi fare riferimento a tali componenti reddituali.

La circolare inoltre chiarisce che le suddette regole valgono anche per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale ed anche per gli enti non commerciali esercitanti attività commerciale anche in modo non prevalente o esclusivo (per tali soggetti, il calcolo della riduzione del fatturato andrà eseguito ovviamente solo sulla parte commerciale).

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

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