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Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Pubblicato il 22.05.2020

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, viene introdotto un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

L’art. 125 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto un credito d’imposta a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione ed enti non commerciali nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di euro 60.000 a beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Le spese agevolabili consistono in:

  • sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari ecc.)
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner ecc.)
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi ecc. incluse le eventuali spese di installazione)

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni, verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

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