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Credito d’imposta per investimenti

Pubblicato il 24.06.2020

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, un’agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d’imposta  (in sostituzione dell’iper (e super) ammortamento) per chi effettua investimenti, che consente l’accesso ad una platea più ampia di soggetti, tra cui forfettari e talune imprese agricole, in precedenza esclusi dalla previgente formulazione normativa.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. Rispetto alla precedente disciplina che regolamentava l’iper ed il super ammortamento, è ora richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 (ex iper-ammortamento)

Per quanto riguarda il credito d’imposta relativo ad investimenti 4.0 (che ha sostituito l’iperammortamento) sono agevolabili (salvo alcune eccezioni) esclusivamente beni strumentali nuovi di fabbrica, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali). A tale agevolazione possono accedere tutte le imprese, indipendentemente dal regime adottato, quindi anche soggetti in regime forfettario, imprenditori agricoli ecc. Sono esclusi da tale agevolazione i professionisti.

In attesa della possibile proroga dell’agevolazione, ventilata a più riprese dagli organi competenti, allo stato attuale sono agevolabili gli investimenti effettuati:

  1. nell’anno solare 2020, purché entro il 31.12.2019 non sia stato versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo del bene (in tal caso trova applicazione la precedente disciplina dell’iper-ammortamento);
  2. nel primo semestre 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’impresa avrà già versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.

La percentuale del credito d’imposta spettante è declinata dalla norma in funzione della tipologia di bene e dell’importo dell’investimento complessivo sostenuto nell’esercizio, e in particolare:

1)  per i beni materiali di cui all’Allegato A:

  • 40%, per gli investimenti fino a 2,5 mln €
  • 20%, per la quota di investimenti > 2,5 mln € e fino a 10 mln €;

2)  per i software ed i beni immateriali di cui all’Allegato B:

  • 15%, fino all’importo massimo di 700.000 € di costi agevolabili.

Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irappuò essere utilizzato in compensazione con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, esclusivamente a partire dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni, previo rilascio della perizia/attestato/autodichiarazione a seconda dei casi.

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta, riconosciuto in via automatica senza la necessità di dover presentare un’istanza, è necessario:

  1. conservare la documentazione che dimostra l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili (in primis, contratti di acquisto e bolle di consegna). Si tratta di un adempimento che, in caso di mancato rispetto, prevede la decadenza dall’agevolazione;
  2. disporre di fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che contemplino una dicitura con l’espresso riferimento alle Legge n. 160/2019 art. 1 commi 184–197. A tal riguardo si segnala che il testo della norma non appare chiaro per cui resta da capire se, in mancanza di tale dicitura/riferimento, tale omissione comporti o meno la decadenza dal beneficio. Sul punto si sollecitano, pertanto, gli opportuni chiarimenti da parte degli enti competenti. A titolo esemplificativo, in attesa di chiarimenti ufficiali in merito, in fattura e nei documenti d’acquisto si può indicare la seguente dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 184 – 194 della L. 160/2019”.
  3. disporre di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. Per i soli beni di costo non superiore a 300.000 €, in alternativa ad uno dei due documenti sopra (quindi perizia o attestato), l’azienda può scegliere di ricorrere a dichiarazione resa dal legale rappresentante;
  4. trasmettere nel 2021, a meri fini statistici, una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i cui contenuti saranno definiti con apposito provvedimento ancora da emanare, il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso ministero sul proprio sito).

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI (ex super-ammortamento)

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • nella misura del 6% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Possono beneficiare di tale agevolazione sia le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi soggetti in regime forfettario, imprenditori agricoli ecc.) che i professionisti.

Il credito d’imposta per i c.d. investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile in compensazione tramite F24 in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020. L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, anche per tali investimenti (come previsto per gli investimenti 4.0) è necessario che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197 della legge di bilancio 2020. A titolo esemplificativo, in attesa di chiarimenti ufficiali in merito, in fattura e nei documenti d’acquisto si può indicare la seguente dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 184 – 194 della L. 160/2019”.

Lo Studio rimane a disposizioni per valutazioni e chiarimenti in merito.

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