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Credito d’imposta per canoni di locazione – immobili ad uso non abitativo

Pubblicato il 22.05.2020

L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede che ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e alle strutture alberghiere senza limiti di ricavi, spetta un credito di imposta nella misura:

  • del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
  • del 30% dell’ammontare del canone mensile versato a fronte di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda (comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività) con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020

a condizione che la riduzione del fatturato nel mese di riferimento del canone sia di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Per immobili ad uso non abitativo si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il presente credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto per botteghe e negozi – categoria catastale C/1 – di cui al decreto “Cura Italia”.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, dopo il pagamento dei canoni, in compensazione o potrà essere ceduto al locatore o ad altri soggetti (es. istituti di credito).

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