News

Contributo P.A.T. per investimenti e consulenza Covid-19 – scadenza 16.11.2020

Pubblicato il 12.10.2020
Categoria: Approfondimenti

Come già illustrato nella nostra Circolare n. 8 del 20.07.2020, la Giunta Provinciale ha stabilito i nuovi criteri per accedere ai contributi – da utilizzarsi in compensazione fiscale – per le spese sostenute nell’ambito delle seguenti aree:

  • investimenti fissi
  • internazionalizzazione
  • consulenze
  • collaborazione tra scuola e imprese
  • investimenti e consulenze COVID-19

In particolare, ci preme porre l’attenzione sui contributi relativi alle spese sostenute per “investimenti e consulenze Covid-19”, le cui domande devono essere presentate entro le ore 15:00 del 16.11.2020 (termine inizialmente fissato al 31.10.2020, prorogato con deliberata della Giunta PAT n. 1568 del 09.10.2020)

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata da:

  • piccole e medie imprese (PMI) che svolgono una delle attività rientranti nei codici individuati dalla “tabella A” allegata alle norme di carattere generale di applicazione della L.p. 6/1999 (clicca qui);
  • reti di imprese;
  • esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti, somministrino la prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti.

REQUISITI

Possono beneficiare del contributo gli operatori che:

  • hanno almeno un’unità operativa nel territorio provinciale;
  • non hanno in corso procedure concorsuali;
  • alla data del 31.12.2019 non rientravano tra le “imprese in difficoltà” secondo la normativa europea.

INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

  1. investimenti per l’acquisto di attrezzature e interventi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19;
  2. investimenti per l’acquisto di strumenti e applicativi per smart working;
  3. consulenze volte ad ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente, introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;
  4. consulenze per l’implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.

Le spese devono essere sostenute dopo il 31.01.2020 e devono risultare integralmente sostenute e pagate alla data di presentazione delle domanda a mezzo di transazione bancaria/postale (è escluso il pagamento tramite contanti e tramite compensazioni) dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo lo si può dimostrare con una dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal fornitore del bene o del servizio (fac-simile allegato).

L’ammissibilità delle spese va attestata da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria.

MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

Per spese “Investimenti Covid-19” (interventi indicati alle lettere a) e b) sopra riportate):

  • la spesa minima è quantificata in base al nr. di addetti calcolati in termini di U.L.A. relative all’anno solare precedente la data di presentazione della domanda, precisamente:
    • fino a 10 addetti: € 5.000;
    • da 11 a 50 addetti: € 10.000;
    • fino a 250 addetti: € 40.000;
    • oltre 250 addetti: € 50.000;
  • la spesa massima ammissibile è determinata con una procedura di calcolo che si basa sul reddito imponibile e/o sul risultato d’esercizio prima delle imposte, del triennio precedente la data di presentazione della domanda (clicca qui) e comunque entro il limite massimo di 300 mila euro;
  • misura contributo: 30% delle spese ammissibili.

Per spese “Consulenza Covid-19” (interventi indicati alle lettere c) e d) sopra riportate):

  • spesa minima ammissibile: € 5.000;
  • la spesa massima ammissibile è determinata con una procedura di calcolo che si basa sul reddito imponibile e/o sul risultato d’esercizio prima delle imposte, del triennio precedente la data di presentazione della domanda (clicca qui) e comunque entro il limite massimo di 100 mila euro;
  • misura contributo: 45% delle spese ammissibili.

SPESE AMMISSIBILI

Rientrano le spese relative a interventi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19. In particolare, rinviando ai criteri approvati dalla Giunta Provinciale per maggiori dettagli (clicca qui), rientrano ad esempio le seguenti spese:

a) spese per investimenti immobiliari necessarie per contrastare il Covid-19 relative a:

  • ampliamento e ristrutturazione di edifici, con relativi impianti;
  • investimenti immobiliari per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
  • spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell’8% degli investimenti immobiliari previsti.

b) spese per investimenti mobiliari, necessarie per contrastare il Covid-19, relative a:

  • mobili, arredi, macchinari, attrezzature;
  • macchinari d’ufficio, sistemi informatici hardware e software;
  • investimenti mobiliari per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;

c) spese per le consulenze, relative all’acquisizione di servizi per:

  • ampliare la diffusione dello smart working e l’innovazione nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;
  • implementare modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.

SPESE NON AMMISSIBILI

a) per gli investimenti immobiliari, quelle relative a:

  • interventi su investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;
  • interventi sugli alloggi del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all’esercizio dell’attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 – ATECO 2007);
  • interventi su immobili sottoposti ad esecuzione immobiliare;
  • interventi su spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all’attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo;
  • acquisti o leasing immobiliari;

b) per gli investimenti mobiliari quelle relative a:

  • beni di prezzo unitario inferiore a € 1.000, salvo che non costituiscano un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità, di importo almeno pari ad € 1.000 risultante da un unico documento fiscale;
  • materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità, DPI;
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.);
  • beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
  • beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati prima dell’acquisizione;
  • beni immateriali pagati tramite royalties;
  • attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti gli esercizi pubblici tranne per le sale giochi (codice 93.29.3 – ATECO 2007);
  • investimenti mobiliari relativi ad unità operative site fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento.

TIPOLOGIA e REGIME DEL CONTRIBUTO

Il contributo per “Investimenti e consulenze Covid-19” è concesso ai sensi del regime Temporary Framework in applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “, pertanto non concorre all’ammontare del “de minimis”.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Questo tipo di agevolazione risulta cumulabile con sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato e con incentivi emanati a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il contributo concesso può essere utilizzato in compensazione dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione, tramite modello F24 da presentare in modalità esclusivamente telematica.

OBBLIGHI E VINCOLI PER I SOGGETTI BENEFICIARI

  • mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo;
  • non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi, per le seguenti durate: a) investimenti immobiliari: 10 anni; b) investimenti mobiliari: 3 anni;
  • accettazione di ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi;
  • tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva;
  • applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell’osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all’erogazione complessiva dell’aiuto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata entro le ore 15:00 del 16 novembre 2020 tramite la piattaforma disponibile al seguente link (https://sportelloincentivi.provincia.tn.it/) accessibile esclusivamente tramite l’identità digitale  SPID. La domanda potrà essere presentata autonomamente purché in possesso di uno strumento di firma digitale oppure si potrà delegare un soggetto terzo.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Tutte le News Condividi