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Comunicazione preventiva per prestazioni “occasionali” tramite email

Pubblicato il 12.01.2022

Con la conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, le prestazioni autonome occasionali in essere al 21 dicembre 2021 sono soggette a comunicazione preventiva (Circolare di Studio del 23.12.2021).

L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con nota n. 29 pubblicata in data 11 gennaio 2022 (clicca qui), ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo.

In particolare, la nota precisa che l’obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ed interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori “autonomi” inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. 

Quanto alle modalità di effettuazione della comunicazione, la nota evidenza che il Ministero provvederà ad aggiornare gli applicativi affinché si possa procedere similmente a quanto avviene per il lavoro a chiamata. Nelle more, la comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo email ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo dedicato, riferito all’Ispettorato competente per territorio (elenco indirizzi mail allegato alla nota dell’Ispettorato – clicca qui). Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria (e non di posta certificata), il committente dovrà conservazione una copia della comunicazione, da esibire al personale ispettivo in caso di verifica.

L’obbligo della “comunicazione preventiva” riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (ossia dal 21.12.2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota (11.01.2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere al 11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione – stante l’assenza precisa di indicazioni – andrà effettuata entro il 18.01.2022.
Per i rapporti avviati successivamente al 11.01.2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione dovrà riportare i seguenti dati, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Nella comunicazione dovrà essere indicato anche l’ammontare del compenso, qualora già stabilito al momento dell’incarico.

Omettere la comunicazione (anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato) comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per maggiori dettagli si rinvia alla nota dell’Ispettorato Nazionale di lavoro (INL) (clicca qui).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

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