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Circolare n. 7/2020 del 25.06.2020 – “Bonus vacanze”: attivo dal 1° luglio 2020

Pubblicato il 25.06.2020

Con il Provvedimento direttoriale del 17 giugno scorso, emanato in attuazione dell’ art. 176 del decreto “Rilancio” (DL 34/2020), l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di applicazione del cd “tax credit vacanze”. L’Agenzia delle Entrate ha altresì reso disponibili sul proprio sito internet una Guida e un Vademecum che illustrano nel dettaglio i requisiti per fruire dell’agevolazione, le procedure per richiederla e le modalità di utilizzo.

  1. L’AGEVOLAZIONE

Il tax credit vacanze consiste in un bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, destinato al pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.

Il bonus spetta nella misura massima di:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che questo aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.

  1. BENEFICIARI

Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 40.000.

Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Tale dichiarazione può essere presentata accedendo al sito dell’Inps, in modalità non precompilata o precompilata (quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps). In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.

Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente.

  1. ALTRI REQUISITI

Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo dovuto e il residuo non è più utilizzabile.

La spesa deve essere documentate da fattura o documento commerciale intestati al soggetto che usufruisce dello sconto; sulla fattura/documento commerciale dovrà essere altresì riportato il codice fiscale del soggetto che usufruisce dello sconto.

Si segnala altresì che il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

  1. COME SI RICHIEDE

Per richiedere l’agevolazione, il cittadino deve installare l’applicazione per smartphone, denominata “IO” (app dei servizi pubblici resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa). La richiesta e l’accesso a tale applicazione deve essere effettuata da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0).

  1. COME SI UTILIZZA

Al momento del pagamento del servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code generati dall’applicazione. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) seguendo il percorso “La mia scrivania –> Servizi per –> Comunicare”. In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto. Da tale conferma il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile; all’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà quindi aggiornato.

  1. UTILIZZO DELLO “SCONTO” DA PARTE DEL FORNITORE

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile alternativamente:

  • in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il codice tributo “6915” da esporre nella sezione “Erario”, indicando come anno di riferimento il valore “2020” (Risoluzione n. 33/E del 25.06.2020);
  • attraverso la sua cessione, anche parziale, a soggetti terzi (anche diversi dai propri fornitori), banche o intermediari finanziari, da formalizzarsi sull’apposita piattaforma disponibile nella sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il cessionario, previa accettazione della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui sopra, potrà usufruire del credito d’imposta in compensazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

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