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Circolare n. 3/2019 del 14.03.2019

Pubblicato il 14.03.2019
Categoria: Circolari
Tag: Adempimenti

A seguito dei recenti accadimenti avvenuti in alcune strutture turistiche – il Ministero della Salute ha inviato – come risulta dalle notizie di stampa apparse nei primi giorni del mese corrente – una nota ufficiale agli Assessorati alla sanità di tutte le Regioni ed al Gruppo dei Carabinieri del N.A.S. chiedendo “di verificare con ogni consentita sollecitudine” entro 30 giorni (quindi indicativamente entro la fine del mese di marzo 2019), “il rispetto da parte delle strutture turistico-ricettive e termali delle “Linee guida per la prevenzione e in controllo della legionellosi”.

Si evidenzia che l’attuazione delle misure di sicurezza appropriate per prevenire il rischio di legionellosi non riguarda soltanto le strutture turistico-ricettive e termali – che risultano particolarmente esposte a tale rischio – ma più in generale riguarda tutte le attività ed i datori di lavoro, al fine di tutelare i propri clienti, ospiti, dipendenti ecc.

Vi invitiamo a porre particolare attenzione a quanto riportato nell’allegata circolare, in quanto la mancanza ovvero l’inadeguato aggiornamento del “Documento di valutazione del rischio di legionellosi”, è soggetto a sanzione pecuniaria e, ben più rilevante, a conseguenze penali qualora dalla non ottemperanza alle disposizioni normative derivino delle “lesioni personali” (ad esempio ad ospiti, clienti, dipendenti ecc.) causate dalla legionellosi.

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