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Circolare n. 14/2020 – Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020

Pubblicato il 11.12.2020

Il D.L. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori-quater), pubblicato nella G.U. n. 297 del 30.11.2020, fra le altre misure, prevede all’articolo 2, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE

Possono beneficiare della sospensione dei versamenti di dicembre 2020, imprese e professionisti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • indipendentemente dalla loro localizzazione (zona gialla, arancione o rossa), se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
      • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
      • diminuzione del fatturato nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
  • indipendentemente dalla loro localizzazione e da ogni altra condizione i soggetti che esercitano una delle attività sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.);
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute;
  • i soggetti rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2  al D.L. 149/2020 (clicca qui) ovvero i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute;
  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

VERSAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE

La sospensione dei versamenti riguarda i seguenti tributi/contributi in scadenza nel mese di dicembre:

  • Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020);
  • acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef ( scadenza fissata al 16.12.2020);
  • contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente ed assimilato (scadenza fissata al 16.12.2020).

Si ricorda di segnalare al proprio consulente del lavoro, per gli opportuni adempimenti e/o comunicazioni agli enti interessati,  l’eventuale sospensione del versamento di contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente ed assimilato.

La sospensione dei versamenti riguarda ESCLUSIVAMENTE i tributi ed i contributi sopra indicati. Rimangono invariati quindi i termini di pagamento di ogni altro tributo/contributo. In particolare si evidenzia che rimane in scadenza al 16/12/2020 sia il saldo IMU/IMI/IMIS che il versamento delle ritenute d’acconto relative a compensi e provvigioni.

I versamenti fiscali “sospesi” potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

      • in un’unica soluzione entro il 16.03.2021;
      • in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali scadente il 16.03.2021.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

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