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Circolare n. 13/2020 – DL 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”

Pubblicato il 29.10.2020

E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. 137 del 28.10.2020, c.d. “Decreto Ristori”, in vigore da oggi (29.10.2020) che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni imposta dai D.P.C.M di ottobre.

Si elencano di seguito le principali misure adottate.

Contributi a fondo perduto – art. 1

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24.10.2020.In particolare, il contributo prevede le seguenti condizioni:·

  • beneficiari sono esclusivamente i soggetti che svolgono come attività prevalente una delle attività individuate dal DL 137/2020, quali ad esempio bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi, taxi (clicca qui)
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ovvero, indipendentemente dal calo di fatturato, spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
  • sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 o quelli che hanno cessato l’attività prima di tale data.

Il contributo viene erogato automaticamente, mediante bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020.  Il contributo spetta anche a chi non ha beneficiato del precedente contributo (ad esempio, ai soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo superiore a 5 milioni di euro); in tal caso il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza i cui termini saranno stabiliti da un  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate. Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato tuttavia previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività esercitata come risultate dall’Allegato 1 al Decreto (clicca qui).

Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – art. 3

Viene istituito un apposito fondo che sarà utilizzato per supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la loro attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Bonus Vacanze – art. 5

Viene esteso al periodo d’imposta 2021 il c.d. “bonus vacanze”, previsto dall’art. 176 del DL 34/2020. Il credito è utilizzabile, entro il 30.06.2021, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.

Contributo alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – art. 7

Viene istituito un  fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura, al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle restrizioni introdotte dal DPCM del 24.10.2020.Con apposito decreto verranno definiti i criteri per usufruire del contributo e la platea dei beneficiari.

Credito imposta locazioni immobili non abitativi e affitto d’azienda – art. 8

Per le imprese operanti nei settori indicati dal DL 137/2020 (clicca qui), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (di cui all’articolo 28 del DL 34/2020 e ss.mm.) spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per le modalità di fruizione del credito d’imposta, si rinvia alla circolare di studio n. 12 del 26.10.2020 (clicca qui)

Cancellazione seconda rata IMU – art. 9

È prevista, a livello nazionale, la cancellazione della seconda rata dell’IMU 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata al DL 137/2020 (clicca qui) a condizione che il proprietario sia anche gestore dell’attività esercitata nell’immobile. Per quanto riguarda l’IMIS, verranno presumibilmente adottate misure analoghe nella Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano.

Proroga presentazione modello 770/2020 – art. 10

Il termine per la presentazione del modello 770/2020  è prorogato al 10.12.2020.

Nuovi trattamenti Cassa Integrazione – art. 12

Viene prevista un’ulteriore concessione di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga con causale emergenziale COVID-19.

In particolare, il nuovo provvedimento riconosce ai datori di lavoro – indipendentemente dal settore di attività – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I datori di lavoro che si avvalgono dei nuovi trattamenti di Cassa Integrazione sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. In particolare, il contributo – calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – è dovuto nella misura del 18% qualora non vi sia stata riduzione di fatturato, nella misura del 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20% e non è dovuto in caso di riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, in caso di attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019 ovvero per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020 che ha disposto la chiusura e la limitazione delle attività economiche e produttive.

Esonero contributivo per il rientro dalla Cassa integrazione– art. 12 commi 14 e 15

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 137/2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 3 del DL 104/2020 possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali  – art. 13

È prevista la possibilità a favore dei datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una delle attività riportate nell’allegato 1 del DL 137/2020 (clicca qui) di sospendere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (Inps, Inail ecc.) dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Il pagamento, senza interessi e sanzioni, può essere effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2021 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

Indennità lavoratori stagionali turismo – stabilimenti termali –  spettacolo – art. 15

Vengono riproposte le indennità di 1.000 euro a favore di:

  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
  • lavoratori intermittenti;
  • dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 iscritti alla Gestione Separata al 29.10.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o titolari di pensione.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – art. 16

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ad esclusione dei premi e contributi Inail, per la quota a cario del datore di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’Inps verificherà in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate nel DL 137/2020 (clicca qui) nell’ambito delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Il medesimo esonero contributivo è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni.

Indennità lavoratori settore sportivo  – art. 17

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 ad 800 euro.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

 

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