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Bonus facciate: la nuova detrazione pari al 90% sulle spese sostenute. I primi chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate.

Pubblicato il 17.02.2020

Con la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti del cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione prevista dall’art. 1 , commi da 219 a 224, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), riconosciuta per gli interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Requisiti oggettivi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90 % delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 2/E/2020, “l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Le tipologie di interventi ammesse sono:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. 

Sono escluse dal c.d. bonus facciate le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Qualora i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Requisiti soggettivi

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Pertanto, la detrazione spetta sia alle persone fisiche, titolari di reddito soggetto ad Irpef, sia le società, titolari di reddito soggetto ad Ires. La detrazione non spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata ed ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es. regime dei minimi o regime forfettario).

Detrazione

Per la detrazione non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, con decorrenza dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, fino a concorrenza dell’imposta lorda.

La detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 90 per cento. Il bonus facciate, infine, non è cumulabile con la detrazione Irpef per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 15, comma 1, lettera g del Tuir).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

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