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Autocarro “fiscale”: deducibilità e super-ammortamento

Pubblicato il 03.04.2019
Categoria: Approfondimenti
Tag: Iva, Redditi

Ai sensi dell’art. 164 del Tuir, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all’attività propria dell’impresa: in merito alla portata di questa disposizione, la Corte di Cassazione afferma ripetutamente che è onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla deduzione integrale.

Resta comunque ferma la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all’attività d’impresa, non sono indispensabili per l’esercizio della stessa. In tal senso si richiama l’ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018, emanata dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte.

L’art. 164 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fissa le regole per la deducibilità delle spese, e degli altri componenti negativi, relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

In particolare:

  1. alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della strada), ossia ai veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti;
  2. agli autocaravan (art. 54, comma 1, lettera m), del Codice della strada), ossia ai veicoli destinati al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo;
  3. ai ciclomotori;
  4. ai motocicli.

Non sono invece contemplati dall’art. 164 Tuir gli altri veicoli a motore, quali ad esempio gli autocarri, gli autobus, i trattori stradali, gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a questi ultimi veicoli eventualmente utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi non sono sottoposti ai limiti di deducibilità stabiliti dalla norma, e pertanto la loro deducibilità deve essere verificata nel rispetto del generale principio di inerenza con l’attività di impresa o di lavoro autonomo.

In merito agli autocarri, intendendo come tali i “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse” (articolo 54, comma 1, lett. d), Codice della Strada), pare utile ricordare che un “mezzo” per essere considerato autocarro ai fini fiscali, e godere, pertanto della deduzione integrale dei costi e beneficiare del super ammortamento, oltre ad essere inerente con l’attività esercitata, deve:

Il provvedimento dell’Agenzia del dicembre 2006 stabilisce che non rientrano nella “categoria fiscale” degli autocarri quei veicoli che, pur essendo immatricolati nella categoria N1, abbiano al contempo:

  • un codice di carrozzeria F0;
  • quattro o più posti;
  • un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.

Tali veicoli devono essere considerati, ai fini fiscali, alla stregua delle autovetture, riconducibili all’articolo 164, Tuir e, quindi, non agevolabili ai fini del super ammortamento e soggetti ai limiti di deducibilità previsti da tale disposizione.

Si evidenzia che per la deducibilità delle spese relative al carburante – nei limiti di deducibilità previsti dal Tuir – è necessario effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili (carte di credito, carte prepagate, bonifico, bancomat ecc.). Tale obbligo vale per ogni tipologia di veicolo (autovetture, autocarri, trattori stradali, motoveicoli ecc.), indipendentemente dall’uso (esclusivo o promiscuo) e dal soggetto passivo (professionista, impresa, autotrasportatore, ecc.).

Per quanto riguarda, invece, la detraibilità dell’Iva – nei limiti previsti dal DPR 633/1972 – l’art. 19-bis1 comma 1, lettera d) del Decreto Iva (che richiama le operazioni di acquisto di “carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 (es. leasing, noleggio), di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale”), prevede che il relativo acquisto sia documentato con il pagamento attraverso mezzi tracciabili (carte di credito, carte prepagate, bonifico, bancomat ecc.) ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione. Tuttavia il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 sembra aver circoscritto il campo di applicazione, ai fini IVA, alle sole “spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione”. In senso conforme si è espressa anche Assonime nella Circolare n. 17 pubblicata il 6 luglio 2018.

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